PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA’ E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA’ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE Triennio 2022-2024/FNA 2023 – Esercizio 2024
Le domande per l’esercizio 2024 devono essere presentate al Comune di Cavaria con Premezzo
dal 29.05.2024 al 21.06.2024
secondo le seguenti modalità:
- presentando il modulo in allegato debitamente compilato in tutte le sue parti e con tutti gli allegati richiesti presso l’Ufficio Socio Assistenziale nei seguenti giorni e orari:
- inviando il modulo in allegato debitamente compilato in tutte le sue parti e con tutti gli allegati richiesti alla mail servizipersona@comune.cavariaconpremezzo.va.it;
ATTENZIONE: COMPILARE IL MODULO CORRETTO TRA "DOMANDA B2" E "DOMANDA B2 CONTINUITA' ASSISTENTE FAMILIARE" IN BASE ALLA SITUAZIONE SPECIFICA
Di seguito si pubblica un estratto dell'Avviso Pubblico Misura B2 2024, per consultare il bando completo è necessario visionare l'allegato
"PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITA’ E IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA’ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE Triennio 2022-2024/FNA 2023 – Esercizio 2024.
AVVISO PUBBLICO MISURA B2
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 24.05.2024(Rif. Delibere di Giunta Regionale nn. XII/1669 del 28.12.2023 – XII/2033 del 18.03.2024 – XII/2166 del 15.04.2024).
La quota regionale assegnata per la presente annualità all’Ambito Territoriale Sociale di Gallarate è pari ad €. 492.481,13 oltre ad €. 26.428,46 per residui Fondo caregiver.
ART. 1 - FINALITA’ DEGLI INTERVENTI
In coerenza con le indicazioni di cui al Piano Nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022- 2024, l’obiettivo regionale mira a sviluppare una azione di sostegno complessiva in grado di promuovere contesti d'offerta capaci di inclusione e promozione dei progetti personali mediante il riconoscimento di interventi indiretti (contributo economico), interventi diretti (interventi integrativi sociali nelle diverse forme previste dagli Ambiti).
Fermo restando quanto previsto dal comma 162 lettere a), b) art. 1 della Legge 234/2021 e dalle DGR surrichiamate, gli Ambiti Territoriali Sociali, sulla base della propria programmazione in materia di sostegno alla domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, nonché alle persone con disabilità grave, attivano - tramite gli strumenti/interventi idonei a sostenere e completare, la filiera dei servizi di supporto.
Gli interventi previsti dalle DGR sopra richiamate a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2), si caratterizzano come interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Le azioni di cui alla Misura B2 sono attuate dall’Ambito Territoriale, previa valutazione multidimensionale e predisposizione del Progetto Individuale; non costituiscono interventi di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantita nell’area sociale.
[...]
ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Sono destinatari della presente Misura le persone al proprio domicilio:
aventi i seguenti requisiti d’accesso alla data di presentazione della domanda:
Di seguito si elencano i casi di incompatibilità e compatibilità alla Misura B2:
COMPATIBILITÀ |
Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:
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INCOMPATIBILITÀ |
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* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l’importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.
[...]
ART. 7 - PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficio è assegnato in via prioritaria a coloro che non hanno sostegni integrativi di carattere assistenziale, erogati da enti pubblici o privati o da enti previdenziali finalizzati alla frequenza presso unità d’offerta semi-residenziali, socio-sanitarie o sociali (anche di natura sperimentale).
ART. 8 – CONTINUITÀ
Possono presentare domanda di continuità, le persone beneficiarie nell’annualità precedente del buono Misura B2 – “personale di assistenza regolarmente impiegato”, previa verifica del mantenimento dei requisiti.
ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO
Il beneficio decade a seguito della perdita di uno o più requisiti d’accesso o a seguito del decesso del beneficiario. Il buono sarà riconosciuto per la mensilità in corso.
Se il decesso avviene prima della valutazione multidimensionale e della stipula del Progetto individuale non si ha diritto al beneficio; in caso di decesso dovrà, contestualmente alla comunicazione, pervenire ai Comuni di residenza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.
Il beneficiario o il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di residenza eventuali variazioni che possano determinare la modifica o la perdita del diritto alla concessione del beneficio (es. nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno o trasferimento in altra Regione).
Si precisa che nel caso di cambio di residenza del beneficiario della Misura B2 (persona ammessa e finanziata) nell’annualità in corso, in altro Comune/Ambito lombardo, l'Ambito di Gallarate manterrà la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia.
ART. 10 - REVOCA DEL BENEFICIO
Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati o del mancato rispetto del Progetto individuale, l’Ufficio di Piano procederà alla revoca del beneficio ed all’eventuale recupero delle quote indebitamente ricevute.
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TITOLI
Le domande, redatte su apposito modulo e corredate da:
Le domande per l’esercizio 2024 devono essere presentate al Comune di Cavaria con Premezzo
dal 29.05.2024 al 21.06.2024
secondo le seguenti modalità:
- il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti e con tutti gli allegati richiesti è da portare presso l’Ufficio Socio Assistenziale nei seguenti giorni e orari:
- il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti e con tutti gli allegati richiesti è da inviare alla mail servizipersona@comune.cavariaconpremezzo.va.it presso l’Ufficio Socio Assistenziale;
ART. 12 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI TITOLI
A seguito di approvazione delle tre graduatorie (che avverrà entro il 31 luglio 2024), il beneficio decorrerà dal 1° luglio 2024 per la durata di n.12 mensilità.
Ai fini dell’approvazione delle graduatorie distrettuali ogni Comune, raccolte le domande, valutati i requisiti ed effettuati i controlli, procederà con la compilazione delle scale ADL e IADL e trasmetterà i dati all’ Ufficio di Piano per gli adempimenti conseguenti. L’ Ufficio di Piano predisporrà le tre graduatorie distrettuali secondo i seguenti criteri:
1) Valore ISEE crescente (dal più basso al più alto);
2) A parità di ISEE: grado di intensità assistenziale (scala ADL + IADL) dal valore più basso al valore più alto;
3) A parità di ISEE e grado di intensità assistenziale: età del beneficiario (per adulti/anziani dal valore più alto al più basso mentre per minori dal valore più basso al più alto).
Successivamente all’approvazione della graduatoria, gli Assistenti sociali dei Comuni e gli Operatori di ASST procederanno alla valutazione multidimensionale ai fini della stesura del Progetto Individuale ed a trasmettere lo stesso, debitamente sottoscritto, (entro i successivi 60 gg dall’approvazione delle Graduatorie) all’Ufficio di Piano per gli adempimenti conseguenti.
Qualora dopo approvazione delle graduatorie, si verificasse un residuo di risorse, le stesse potranno essere utilizzate per un eventuale scorrimento delle graduatorie ma solo per le richieste di assistenza indiretta (contributo in presenza di personale di assistenza regolarmente impiegato).
Successivamente alla definizione delle graduatorie, in presenza di fondi residui, l’Ambito previa comunicazione a Regione Lombardia e verificata da parte di ATS la correttezza del primo avviso emanato circa il rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione regionale, ha la possibilità di una riapertura del bando mediante un nuovo avviso pubblico.
Il nuovo avviso dovrà contenere i medesimi strumenti previsti dal primo bando e il contributo che non potrà realizzarsi su 12 mesi, verrà riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione del secondo avviso sino al 30 giugno dell'anno successivo (2025).
La liquidazione del contributo sarà effettuata dall’Ufficio di Piano di norma con cadenza trimestrale posticipata.
Si specifica che:
ART. 13 - CONTROLLI
L’Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione dei beneficiari presi in carico nell'anno di riferimento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rimanda alle Deliberazioni di Giunta Regionale di riferimento.
NOTA:
Definizione caregiver familiare:
Il caregiver familiare, così come individuato dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. n. 23 del 30 novembre 2022 è “ è riconosciuto quale soggetto volontario che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell’ambito del Piano Assistenziale Individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative”."
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Ultimo aggiornamento
Martedi 11 Giugno 2024