Regolamento per la disciplina della procedura di accesso agli atti del Comune (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06.03.2025).
-accesso documentale, ai sensi della Legge 241/1990: il diritto di accesso é il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi (Regolamento comunale art.5) e comporta una spesa fissa dovuta per diritti di ricerca e costi di riproduzione per copie/scansioni eventualmente richieste dall'interessato.(Allegato B- tariffe per rilascio copie).
- accesso civico semplice (art. 32 Regolamento Comunale): l'accesso civico sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Amministrazione abbia omesso di pubblicare per avendone l'obblifo ai sensi della normativa vigente; l'istanza di accesso civio é gratuita e non richiede motivazione alcuna (art. 34- Regolamento comunale); l'istanza, debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata, di un documento d'identità, é presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) tramite posta elettronica semplice all'indirizzo del protocollo dell'Ente, oppure tramite posta ordinanaria o tramite PEC dell'Ente.